Quando sei nato, tua madre si è avvalsa del diritto di mantenere l’anonimato, ma ora vorresti sapere chi è.
Il diritto della madre biologica a non riconoscere il figlio e a mantenere l’anonimato è previsto dall’art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (fa eccezione il caso del parto in seguito all’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, regolato dall’art. 9 della L. 19 febbraio 2004, n. 40).
Tale volontà espressa della madre comporterà per il figlio l’inserimento in un nucleo familiare adottivo e l’acquisto di ogni conseguente diritto da parte dell’adottato, tranne uno. Infatti, all’adottato che abbia raggiunto l’età di venticinque anni è consentito l’accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici.
Tale regola è però derogata se la madre abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata: in questo caso, l’art. 28 della L. 4 maggio 1983, n. 184, non consente l’accesso alle informazioni.
Tuttavia, ciò non significa che l’adottato non potrà mai avere informazioni sull’identità di sua madre perché: