Se uno dei genitori non ha la possibilità di contribuire economicamente al mantenimento dei figli, è previsto che qualcun altro debba subentrare?
Ebbene sì, infatti, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per contribuire all’obbligo di mante- nere, educare, istruire e assistere moralmente, la legge prevede che siano i nonni ad intervenire per fornirli, seppure in misura minore (art. 316 bis c.c.).
L’obbligo di mantenimento dei figli minori grava quindi interamente sui genitori. Se uno di essi non potrà o non vorrà adempiere, l’altro dovrà farsi carico di fronteggiare le loro esigenze attingendo a tutte le sue sostanze patrimoniali e valendosi di tuta la sua capacità lavorativa (salva la possibilità di pretendere dall’altro, ove possibile, un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche).
Ciò significa che, se uno dei genitori è in grado, sia pure a prezzo di grandi sacrifici, di mantenere i propri figli, non può pretendere dai nonni un aiuto economico solo per il fato che l’altro genitore non contribuisce al mantenimento.
L’obbligo dei nonni nei confronti dei nipoti sorge soltanto qualora entrambi i genitori non possano adempiere – in tutto o in parte – i loro doveri nei confronti dei figli.
Infine, resta da considerare che tale obbligo sorge contemporaneamente e indistintamente per tutti i nonni, sia paterni che materni, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che l’obbligo di mantenimento sia rimasto inadempiuto da parte del padre o della madre.
In altre parole, se la madre non riesce a soddisfare i bisogni dei propri figli a causa della mancanza del contributo paterno, non potrà pretenderne il mantenimento in via esclusiva da parte dei nonni paterni (ritenendoli responsabili dell’inadempimento del loro figlio), essendo a ciò contemporaneamente obbligati anche quelli materni.