Questo lavoro non s’ha da fare!

Il tuo vicino non vuole che nel suo giardino siano installati i ponteggi necessari per l’esecuzione dei lavori sulle facciate condominiali.

La giustificazione “a casa mia comando io” nasconde spesso un desiderio di rivalsa verso qualcuno per un torto che si ritiene di aver subito, ma non ha alcun fondamento giuridico.

In questi casi occorre infatti ricordare che la delibera con cui l’assemblea condominiale ha deciso l’esecuzione dei lavori è obbligatoria per tutti i condomini (almeno fintanto che questa non sia stata impugnata e il giudice non ne abbia sospeso gli effetti).

Poi è da considerare che il diritto del singolo condomino sulla parte di sua proprietà esclusiva non gli consente di comportarsi in modo da danneggiare gli altri condomini, cioè di compiere atti «… i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri…» (cd. “Divieto di Atti d’emulazione” ex art. 833 c.c.).

Infine, il proprietario di un immobile è obbligato a consentirvi l’accesso e il passaggio per costruire o riparare una proprietà esclusiva di altri oppure una proprietà comune, quale appunto la facciata di un edificio condominiale.

A fronte di tutto ciò, in favore del condomino soggetto a questi obblighi è riconosciuto soltanto il diritto di ottenere il pagamento di un indennizzo nel caso in cui l’accesso che egli è tenuto a consentire si riveli causa di danno.

In concreto, contro il condomino che dovesse rifiutarsi, senza motivo legittimo, di consentire l’installazione dei ponteggi nel proprio giardino, potrà essere richiesto l’intervento del giudice per permettere l’esecuzione dei lavori deliberati, eventualmente dietro pagamento di una somma di denaro che lo stesso giudice liquiderà per tenere il proprietario indenne dalle conseguenze che questi dovesse soffrire.

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