Hai pensato di destinare il tuo appartamento a un’attività ricettiva turistica (bed & breakfast, casa vacanze, alloggio per uso turistico ecc.), ma i tuoi vicini hanno detto che non te lo permetteranno?
Consideriamo, anzitutto, che il proprietario di un appartamento ha il pieno diritto di svolgervi ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa l’accoglienza turistica.
Naturalmente, la stessa attività può altresì essere esercitata dal conduttore di un’unità immobiliare
qualora contemplata, o non esclusa, dal contrato di locazione.
Chiarito ciò, si tratta di verificare se tali diritti possano trovare un limite nel caso in cui la porzione
immobiliare trovi collocazione all’interno di un edificio condominiale.
La risposta è affermativa, ma soltanto al ricorrere di ben determinate condizioni:
Nel primo caso, saranno da ritenersi non consentite soltanto le destinazioni d’uso espressamente indicate (ad esempio, se risulta vietato l’esercizio dell’attività di bed & breakfast, deve ritenersi invece ammesso quello di casa vacanze).
Nel secondo caso, non sarà consentita qualsiasi destinazione d’uso che sia suscettibile di produrre quegli effetti che il regolamento di condominio ha inteso evitare (ad esempio, il divieto di svolgere attività che turbino la tranquillità o l’amenità dell’edificio condominiale non vale a impedire la ricettività turistica in un bed & breakfast).