Una pensione per due?

Quando il defunto lascia una moglie e una ex, entrambe possono avanzare pretese sulla sua pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità è quell’indennità erogata dall’INPS ai familiari di un pensionato deceduto iscritto in una delle gestioni previdenziali e che si calcola secondo regole particolari tenendo conto del grado di parentela dei familiari superstiti e della composizione del nucleo familiare (distinta dalla pensione di reversibilità è la cosiddetta pensione indiretta, spettante ai familiari del lavoratore deceduto dopo aver maturato un determinato periodo di assicurazione e contribuzione).

Al ricorrere delle prescritte condizioni, possono beneficiare della pensione di reversibilità, oltre al coniuge e al componente dell’unione civile, anche i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato e in percentuale variabile dal 15% al 100% in funzione del grado di parentela e del numero dei beneficiari.

Per quanto riguarda il coniuge si distingue:

  • il coniuge separato che ha diritto alla pensione di reversibilità; mentre,
  • il coniuge divorziato ne ha diritto:
  1. solo se titolare dell’assegno periodico divorzile,
  2. solo se non passato a nuove nozze e
  3. solo se il rapporto assicurativo del defunto abbia avuto inizio prima della data della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Se passato a nuove nozze, l’ex coniuge del defunto perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma può comunque ricevere un assegno una-tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento (art. 3, D. Lgs. articolo 3, 18 gennaio 1945, n. 39), compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Qualora il defunto, già divorziato, avesse contrato nuovo matrimonio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato devono essere stabilite dal Tribunale tenendo in considerazione non soltanto la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche

  • la durata delle convivenze prematrimoniali (se stabili ed effettive),
  • dell’entità dell’eventuale assegno divorzile dell’ex coniuge e
  • delle condizioni economiche degli aventi

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